Decreto Aree Idonee Rinnovabili

Il Decreto Aree Idonee Rinnovabili commentato da solareb2b

Il decreto Aree Idonee Rinnovabili è stato trasmesso alla valutazione della Conferenza Unificata per l’esame da parte delle Regioni e delle Province autonome. Lo ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto durante un question time alla Camera.

Il provvedimento è previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 199 del 2021 e ha l’obiettivo di determinare i criteri con cui le Regioni devono individuare le aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili. Il testo inoltre stabilisce gli obiettivi al 2030: gli impianti da fonti rinnovabili nelle Regioni e nelle Province autonome dovrebbero raggiungere una nuova potenza cumulata pari a 80 GW.

L’adozione delle aree idonee consentirà di avere un iter burocratico più snello e alzerà le soglie di potenza degli impianti per le valutazioni ambientali. Il ministero ha anche intrapreso un percorso di digitalizzazione per semplificare la presentazione delle istanze.

La bozza del decreto stabilisce principi e criteri omogenei per l’individuazione delle aree idonee. Per farlo introduce una classificazione tra superfici e aree idonee, superfici e aree non idonee, e aree soggette alla disciplina ordinaria.

Entrando nello specifico, la bozza ha assegnato una potenza minima da raggiungere ogni anno dal 2023 al 2030 a ogni territorio. Rientrano nel conteggio tutti gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022. A essi si somma la potenza aggiuntiva derivante da interventi di revamping o repowering. La Sicilia dovrà installare 10,3 GW entro il 2030. Seguono la Lombardia con 8,6 GW, la Puglia con 7,2 GW e infine l’Emilia Romagna e la Sardegna entrambe con 6,2 GW a testa.

Sta alle Regioni (o alle Province autonome) l’individuazione delle modalità di conseguimento degli obiettivi tramite l’emanazione di una legge regionale che indichi chiaramente quali siano le superfici idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. I requisiti per la classificazione delle aree possono essere differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto. Tuttavia devono sempre rispettare i principi della minimizzazione degli impatti. Le Regioni e le Province devono emanare tale provvedimento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Aree Idonee Rinnovabili.

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, insieme a GSE e RSE, monitorerà il raggiungimento dei target, che sarà verificato entro il 31 luglio di ciascun anno. La bozza del decreto prevede anche una norma di salvaguardia per le modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi.